Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 e' domiciliato; Contro il Presidente della Giunta della Regione Piemonte per la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 3, della legge regionale 4 marzo 2003 n. 2, pubblicata nel B.U.R. n. 10 del 6 marzo 2003, recante la legge finanziaria per l'anno 2003 in relazione agli articoli 3, 117, lett. s) e 120 della Costituzione. Con la legge in epigrafe indicata la Regione Piemonte ha approvato la legge finanziaria per l'anno 2003, disponendo integrazioni di entrata e di spesa derivanti da pregresse leggi regionali al fine di adeguarle ad esigenze gestionali. Tra gli interventi adottati l'art. 22, comma 3, dispone che «i soggetti che gestiscono impianti di rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, ad esclusione degli impianti di messa in riserva, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,13 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di recupero. Gli impianti di recupero soggetti al pagamento del contributo, l'eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti nonche' le tipologie di rifiuto trattati negli stessi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale» La previsione di un onere specifico a carico di soggetti che recuperano rifiuti e' in palese contrasto con le finalita' ed i principi recati dagli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 che, in attuazione dei principi comunitari stabiliti nelle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, promuovono ed incentivano il recupero dei rifiuti. Va inoltre considerato che l'impianto normativo del decreto n. 22 del 1997 riserva allo Stato l'indicazione delle misure economiche finalizzate al riciclaggio dei rifiuti nonche' tutte le altre iniziative, anche economiche, in materia. Tali previsioni risultano confermate dall'art. 117, lett. s) della Costituzione novellata che individua la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» come materia di legislazione esclusiva dello Stato. 2. - L'introduzione di una sorta di tassa generalizzata sui quantitativi di rifiuti recuperati in Piemonte, probabilmente finalizzata a superare difficolta' frapposte dai comuni alla localizzazione degli impianti di recupero nel loro territorio, appare inoltre non conforme a ragionevolezza e discriminante sul piano della concorrenza. Quanto alla ragionevolezza va messo in luce che la disciplina nazionale dei rifiuti (cfr. in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997), sulla scorta delle indicazioni provenienti dall'Unione europea, tende ad incentivare il recupero dei rifiuti proprio attraverso l'assoggettamento di tali materiali ad un percorso produttivo che li assimili alle materie prime. Riproporre in sede regionale - al livello del soggetto recuperatore - una discriminazione economica tra processi produttivi comporta una reviviscenza di un atteggiamento normativo del tutto superato dalla legislazione europea e nazionale, nel quale la manipolazione dei rifiuti deve costituire sempre e necessariamente un costo (possibilmente collettivo). Altresi' incongrua appare la disposizione laddove individua tale costo in una misura determinata solo nel minimo, senza indicazione di parametri razionali cui ancorare l'effettiva quantificazione dell'onere a carico dell'impresa che recupera rifiuti. Sotto altro profilo la legge regionale del Piemonte, introducendo una tassa sulle sole imprese che operano nel territorio regionale, altera la concorrenza che dovrebbe regolare i rapporti tra le imprese nazionali che, utilizzando come materia prima i rifiuti adeguatamente trattati, producono nuovi beni e servizi. La questione e' particolarmente rilevante nel momento in cui tali beni, prodotti dai rifiuti, hanno una destinazione generale al mercato europeo e le tecnologie necessarie per produrli dovrebbero confrontarsi con un mercato per quanto piu' possibile non alterato da interventi discriminatori e/o protettivi.